Cito da Odontoiatria 33:
E’ ormai nota a tutta la categoria dei colleghi odontoiatri l’avvenuta approvazione del cosiddetto Ddl Concorrenza (LEGGE 4 agosto 2017, n. 124, legge annuale per il mercato e la concorrenza. (17G00140) (GU n.189 del 14-8-2017) e l’obbligo di preventivo scritto indicato all’Articolo 1, comma 150 che recita:
“All’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,al secondo periodo, dopo le parole: «Il professionista deve rendere noto» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,» e, al terzo periodo, dopo le parole: «la misura del compenso e’ previamente resa nota al cliente» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale”.
Cosa offre Dento nella stesura del preventivo per seguire le richieste del Ddl Concorrenza:
la possibilità di ordinare il preventivo per dente o per prestazione per rendere più compatto il documento
la possibilità di variare il contenuto del testo in calce secondo l’esigenza del professionista o della struttura
la possibilità o meno di evidenziare uno sconto (che viene indicato come importo non addebitato)
la possibilità di evidenziare le modifiche rispetto alla versione precedente tramite le lettere F.P. in rosso a fianco delle prestazioni aggiunte (questa funzione presuppone che la prima versione del preventivo sia stata stampata e che la data sia successiva a quella del primo preventivo)
la stampa di un consenso informato specifico per quel preventivo al termine della stampa del preventivo (i testi del consenso delle singole operazioni sono naturalmente personalizzabili)
Perciò già dalla versione scaricabile dal sito risponde alle esigenze di legge. Posso ipotizzare che possa servire specificare nelle strutture più articolate chi è il titolare delle cure, cioè implantologo Dott. Tizio, endodontista Dott. Caio, igienista Dott. Sempronio ecc. e indicare gli estremi delle relative polizze Rc professionali.
Ditemi se questa può essere una caratteristica necessaria.
Germano Usoni
La legge dice preventivo firmato. Quindi per non sbagliare io mi faccio fare firma sia sul consenso che su copia del preventivo. Mettiamo un campo firma sul preventivo?
Ciao Germano
In merito a questo DDL ,da te gentlmnete e prontamente evidenziato, proporrei di aggiungere una stringa in fondo alla stampa della ricevuta
dove si facesse riferimento all articolo con l elenco dell estremi della respnsabilita civile assicurativi, specializazzioni e quanto richiesto dalla direttiva.
Oltre al preventivo il professionista dovrà indicare e comunicare al cliente i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni, allo scopo di “assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza”.
Il professionista dovrà anche indicare al cliente gli estremi della propria polizza Rc professionale e questa dovrà coprire i danni causati negli ultimi 10 anni.
Questo è quello che serve giusto?
a furia di aggiunger roba chissà se ci starà anche il preventivo…. la prossima versione ce l’avrà.
Saluiti
Michela
Buongiorno Germano
Hai proprio ragione.. … il preventivo alla fine sara enorme. Secondo me quando si invia la stampa del preventivo si dovrebbe stampare una seconda pagina in cui dovra esser elencato tutto quanto richiesto dalla DDL e ristamperei solo nella fattura gli estremi della polizza asscurativa. Questo ė Il mio suggerimento.
Se non sbaglio abbiamo un problema xche la legge impone il careattere di stampa a 12 e in alcuni versi in grassetto.quasi sicuramente avremo documenti stampati in piu pagine.
Quando scrivono ‘digitale’ secondo te, parlano dell invio dei documenti/ consenso per email? Quindi per loro ė amessa l’ accettazione della firma digitale? Come sara possibile stampare una giustfcazione per uno sconto in fase finale? …….che pazziaaa
Saluti
Michela