Giovani odontoiatri e informatizzazione dello studio: Il migliore gestionale per l'odontoiatra

Autore: Germano Usoni (Pagina 16 di 69)

Puntualizzazioni sulla Fatturazione Elettronica 3

Da un intervento di Paolo Bortolini su Odontoline:

E vai con la marca da bollo! Per le poche FE che si presume emetterete, una novità: sarà l’Agenzia delle entrate a comunicarvi, ogni tre mesi, quante fatture elettroniche avete emesso con il bollo e l’importo di questi che le dovrete inviare. Vedi immagine del comunicato del MEF di qualche ora fa:


MEF comunicato_0224 bollo trimestrale su FE.JPG

Puntualizzazioni sulla Fatturazione Elettronica 2

Da Paolo Bortolini su Odontoline:

Pubblico il testo (ricavato con OCR, magari qualche difetto di importazione è rimasto nonostante la mia pulizia), della disposizione del “Maxiemendamento” alla manovra finanziaria 2019 passato ieri (23-12-2018) in Senato (adesso va alla Camera, quindi è ancora possibile modificare), sulla questione FE per i medici. Il sottolineato è mio:

29-vicies. L’articolo   10-bis del  decreto  legge  23  ottobre 2018,  n.  119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituito dal seguente:

«Art.10-bis (Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari)
Per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del  decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche Amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la Pubblica Amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli artt. 9 e 32 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonché, ai sensi dell’art. 2-sexies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato. “.

Puntualizzazioni sulla Fatturazione Elettronica 1

Prendo spunto da interventi su Odontoline:

Il garante dixit!!

2. Le fatture elettroniche emesse dai soggetti che erogano prestazioni sanitarie
Come sopra evidenziato, le maggiori criticità rilevate in ordine all’obbligo di fatturazione elettronica, si riscontrano in relazione alle fatture relative a prestazioni sanitarie o emesse da esercenti la professione forense, poiché comportano il trattamento di dati sulla salute e relativi a condanne penali e reati, di regola non direttamente rilevante a fini fiscali, ma connesso alle descrizioni dellecessioni di beni e prestazioni di servizi oggetto di fatturazione.
Nella recente legge 17 dicembre 2018, n. 136, nel convertire in legge il decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, è stato introdotto l’art.10-bis (Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari), il quale prevede che “per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria”.
Nel valutare con favore il temporaneo regime derogatorio introdotto, per il periodo di imposta 2019, in relazione alle fatture emesse dai soggetti che erogano prestazioni sanitarie, si rileva, tuttavia, che permangono rilevanti criticità, già oggetto di alcune segnalazioni pervenute a questa Autorità.
In primo luogo, tale esonero ex lege non opera nei confronti delle fatture emesse dai soggetti che erogano prestazioni sanitarie non trasmesse attraverso il sistema TS in seguito all’opposizione legittimamente manifestata dagli interessati, come previsto dall’art. 3 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2015, attuativo del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, e, quindi, paradossalmente, proprio per le situazioni ragionevolmente più delicate.
Inoltre, alcuni operatori sanitari hanno chiesto al Garante di chiarire se, alla luce della formulazione dell’art. 10-bis, l’eventuale emissione di una fattura elettronica attraverso lo SDI, nonostante il predetto esonero, possa essere ritenuta conforme al Regolamento.
Al riguardo, si rappresenta, in generale, che, alla luce di tale quadro normativo, l’utilizzo del sistema di fatturazione elettronica da parte del professionista non potrebbe essere ritenuto lecito, ai sensi dell’art. 6, § 1, lett. c) del Regolamento, essendo stato espressamente esonerato dall’obbligo di emissione della fattura elettronica in caso di trasmissione dei relativi dati attraverso il sistema TS.
In ogni caso, considerato che le criticità e i rischi elevati connessi al processo di fatturazione elettronica risultano amplificati, in caso di fatture emesse da soggetti che erogano prestazioni sanitarie, trovando applicazione anche le garanzie di cui all’art. 9 del Regolamento e artt. 2-sexies e 2-septies del Codice, occorre che l’Agenzia delle entrate individui, quanto prima, idonee misure appropriate e specifiche a tutela dei diritti fondamentali degli interessati nei casi in esame.
Si ritiene pertanto necessario ingiungere all’Agenzia delle entrate di dare idonee istruzioni a tali soggetti affinché in nessun caso sia emessa una fattura elettronica attraverso lo SDI concernente l’erogazione di una prestazione sanitaria, a prescindere dall’invio dei dati attraverso il sistema TS, in modo da evitare trattamenti di dati in violazione del Regolamento e del Codice da parte dell’Agenzia stessa e di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di fatturazione elettronica.

Corso Andi Milano Lodi 2018 15/12/2018

Previsto per il 17/11, rimandato per la concomitanza di un altro evento, penalizzato dall’imminente Natale, il corso è partito comunque, la partecipazione è stata attenta, quasi 6 ore con una piccola interruzione per il caffè sono volate, se Domenico Di Fabio vorrà replichiamo a primavera.

Germano Usoni

Creazione del file XML da elenco fatture Dento 6.9

Creo questo post richiesto da Simone De Dionigi, per raggruppare qui tutti i commenti di chi ha problemi nella creazione del file xml.

Faccio una premessa, Dento 6.9 è stato finito poche ore prima del corso di Dicembre e è già stato modificato e lo sarà ancora di più a gennaio, è normale che sia da perfezionare. Il file si crea per ora, nella vostra versione, cliccando sul pallino grigio a destra in elenco fatture e si ottiene questa finestra:

 

cliccando su Genera XML si dovrebbe formare una cartella sul desktop con all’interno la fattura in formato XML. Per un bug della versione 6.9 si forma un secondo XML fuori dalla cartella. Nel mio Dento6.9.1 è già stato risolto e si ottiene questo:

 

cioè una cartella XML Fatture, che contiene sottocartelle divise per data di creazione.

Il file deve essere così: IT più il codice fiscale del trasmittente e un numero progressivo.

Il prossimo step sarà quello di generare il file XML dopo la stampa della copia paziente al posto della stampa della copia fattura interna. Fortunatamente siamo stati graziati dal garante della privacy e così abbiamo il tempo di perfezionare il sistema. Altra cosa che introdurremo a gennaio è la fatturazione per chi, come me, collabora in studi di colleghi.

In iFatturePA bisogna inserire i nostri dati in trasmittenti e cedenti ma non si usa iFatturePA che viene sfruttato da Dento per la creazione del file XML.

Segnalate nei commenti di questo post i problemi che riscontrate.

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